Cass. civ. n. 2630 del 29 gennaio 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DI MERITO - IN GENERE Avviso di accertamento - Natura - Invalidità della notifica - Error in procedendo - Esclusione - Accertamento rimesso al giudice di merito - Configurabilità - Doppia conforme - Conseguenze.
In tema di avviso di accertamento, la denunciata illegittimità o tardività della notifica, non traducendosi in un error in procedendo attesa la natura sostanziale e non processuale dell'atto impositivo, impedisce alla Corte di cassazione di verificarne direttamente, quale giudice del fatto processuale, la data di perfezionamento, trattandosi di accertamento rimesso al giudice di merito che, in presenza di una doppia conforme, non può essere contestato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente dimostri che le ragioni di fatto, su cui si fondano la decisione di primo grado e quella di appello, sono diverse.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62