Cass. civ. n. 26317 del 29 settembre 2025

Testo massima n. 1


ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO) - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITA' DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE


Associazioni non riconosciute - Responsabilità a fini fiscali del legale rappresentante subentrante - Sussistenza - Onere della prova - Riparto - Fattispecie.


In tema di associazioni non riconosciute, nell'ipotesi di avvicendamento nella carica di legale rappresentante - il quale è obbligato a redigere e a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche della stessa - colui che invoca in giudizio la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. del rappresentante subentrante ha l'onere di provare gli elementi da cui desumere la sua qualità di rappresentante e/o di gestore di tutta o di parte dell'attività dell'associazione, mentre grava sul chiamato a rispondere dei debiti d'imposta - derivanti ex lege dal verificarsi del relativo presupposto - dimostrare la propria estraneità alla partecipazione e gestione dell'ente nel periodo di relativa investitura. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione al debito tributario di un'associazione sportiva dilettantistica, aveva escluso la responsabilità solidale del soggetto che rivestiva la carica di presidente all'epoca della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa, sul presupposto che tale circostanza fosse, invece, sufficiente a far presumere il concreto esercizio dell'attività di direzione dell'associazione stessa, in mancanza di prova contraria).

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 38 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

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Conformi: Cass. civ. n. 3093/2021

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