Cass. civ. n. 2634 del 4 febbraio 2025
Testo massima n. 1
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE
Prestazione integrativa della pensione - Diritto alla portabilità della posizione individuale - Presupposto - Cessazione dal lavoro prima della maturazione del diritto alla prestazione del Fondo complementare - Mancato incremento economico della prestazione pensionistica - Irrilevanza.
Il diritto alla portabilità della posizione previdenziale individuale di cui all'art. 14 d.lgs. n. 252 del 2005 comporta - come confermato dalla previsione di cui all'art. 20, commi 5 e 6, del citato d.lgs. - il trasferimento dei contributi maturati verso un nuovo fondo (a cui si accede in relazione ad una nuova attività) per i soli dipendenti cessati prima di aver maturato il diritto alla pensione complementare, perché, dopo il pensionamento e il conseguimento della prestazione complementare, non residua più alcuna "posizione previdenziale individuale trasferibile" e, quindi, resta del tutto irrilevante il mancato incremento economico del trattamento pensionistico in virtù della prestazione integrativa.
Riferimenti normativi
Decreto Legge 05/12/2005 num. 252 art. 14 CORTE COST.
Decreto Legge 05/12/2005 num. 252 art. 20 com. 5
Decreto Legge 05/12/2005 num. 252 art. 20 com. 6
Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2117
Cod. Civ. art. 1467
Cod. Civ. art. 1469