Cass. pen. n. 26348 del 18 aprile 2023
Testo massima n. 1
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Decisione su benefici penitenziari - Condannato per reati di cui all'art. 4-bis legge n. 354 del 1975 - Mancata richiesta di informazioni al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica - Nullità - Esclusione - Onere motivazionale rafforzato - Sussistenza.
In tema di riconoscimento dei benefici penitenziari a detenuti in espiazione di pena per reati ostativi cd. di prima fascia ex art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (nel testo previgente alla modifica di cui al d.l. 30 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), la mancata richiesta, da parte del Tribunale di sorveglianza, del parere al Comitato provinciale per l'ordine a la sicurezza pubblica non comporta la nullità della decisione, imponendo, tuttavia, un onere motivazionale rafforzato sull'insussistenza di collegamenti tra il condannato e la criminalità organizzata. (Diff.: n. 1095 del 09/03/1992,
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE
Cod. Pen. art. 176 CORTE COST.