Cass. civ. n. 26357 del 29 settembre 2025

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE


Giudizio di rinvio - Notificazione del ricorso in riassunzione eseguita impersonalmente agli eredi - Nullità - Costituzione del de cuius nel giudizio di legittimità - Irrilevanza - Fattispecie.


In tema di giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione, la notificazione dell'atto di riassunzione, dovendo essere eseguita alla parte personalmente, ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c. richiamati dall'art. 392, comma 2, c.p.c., è nulla ove effettuata impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del de cuius, anche se questi era costituito nel giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 170
Cod. Proc. Civ. art. 392

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Precedenti: Cass. civ. n. 605/2022

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