Cass. pen. n. 26367 del 3 giugno 2025
Testo massima n. 1
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
Confisca di prevenzione - Opponibilità dei crediti dei terzi anteriori al sequestro - Data certa - Verifica giudiziale - Criteri - Fatture e scritture contabili - Indicazione.
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il giudice delegato, investito della verifica dei diritti di credito dei terzi nei confronti dei beni oggetto di confisca di prevenzione in funzione dell'accertamento della ricorrenza della data certa dei crediti anteriore al sequestro ex art. 52 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, deve tener conto di tutte le ipotesi contemplate dall'art. 2704 cod. civ. e, dunque, non solo dei fatti tipici, quali la registrazione o la riproduzione in atto pubblico, ma anche di tutti quei fatti non previsti dalla norma che consentano di stabilire, in modo certo, l'anteriorità della formazione del documento. (In motivazione, la Corte ha specificato che, per attribuire piena efficacia probatoria al contenuto delle fatture, è necessario che le stesse siano state accettate dal destinatario, quanto meno con comportamento concludente, e siano state annotate nelle scritture contabili, fermo restando il libero apprezzamento del giudice in ordine all'attendibilità di queste ultime).
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 com. 1 CORTE COST.
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 59
Cod. Civ. art. 2709
Cod. Civ. art. 2710
Cod. Civ. art. 2720