Cass. civ. n. 2638 del 4 febbraio 2025

Testo massima n. 1


OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - IN GENERE


Appalto di opere pubbliche - Danno curriculare - Risarcimento - Importo forfettario in una percentuale del valore del contratto - Esclusione - Prova specifica - Necessità - Contenuto.


In tema di appalti pubblici, il danno cd. curriculare non può essere liquidato nella misura forfettaria del 3% del valore del contratto, dovendo invece essere dimostrato in modo concreto e rigoroso da parte dell'appaltatore, onerato di provare che la mancata aggiudicazione ed esecuzione del contratto gli ha precluso di acquisire ulteriori commesse pubbliche, di pari o superiore rilievo, così diminuendo la capacità competitiva e reddituale dell'impresa per effetto delle ricadute sulle relative credenziali tecniche e commerciali.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1453
Cod. Civ. art. 1458
Cod. Civ. art. 1218
Cod. Civ. art. 1226
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

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