Cass. civ. n. 26388 del 30 settembre 2025
Testo massima n. 1
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI
Forniture di ausili ortopedici - Rapporto obbligatorio - Sequenza procedimentale ex d.m. n. 332 del 1999 - Interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002 - Esclusione - Fondamento.
La fornitura di ausili ortopedici a carico del servizio sanitario nazionale consegue ad un rapporto obbligatorio frutto della sequenza procedimentale prevista dal d.m. n. 332/1999 e non della volontà negoziale delle parti; ne consegue che, in caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo da parte del soggetto pubblico, non possono essere riconosciuti alla società fornitrice gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002.
Riferimenti normativi
Cod. Civ. art. 1173
Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 2
Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 3
Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Decr. Minist. Sanità 27/08/1999 num. 332