Cass. pen. n. 26411 del 1 luglio 2025

Testo massima n. 1


REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE


Sospensione del procedimento con messa alla prova - Sottoposizione agli arresti domiciliari in diverso procedimento per pericolo di recidiva - Ostatività all'accoglimento dell'istanza - Esclusione - Ragioni.


In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, non osta all'accoglimento della richiesta la sottoposizione dell'istante, in altro procedimento, alla misura cautelare degli arresti domiciliari per la ritenuta sussistenza del pericolo di recidiva, posto che il giudice è tenuto a compiere, in tal caso, una valutazione prognostica, diversa e autonoma rispetto a quella operata in sede cautelare, che deve tener conto di tutti gli elementi utilmente valorizzabili ex art. 133 cod. pen.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 37346/2022

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis CORTE COST.

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