Cass. pen. n. 26418 del 03 aprile 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Giudizio di legittimità - Reato divenuto procedibile a querela ex art. 2 d.lgs. n. 150 del 2022 - Ricorso volto a eccepire il difetto di querela - Unico motivo o motivo proposto con altri motivi inammissibili - Ammissibilità - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di giudizio di legittimità, è ammissibile il ricorso che pone, con un motivo unico o che si accompagna ad altri motivi inammissibili, la questione di improcedibilità, per difetto di querela, di reati per i quali il d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, ha introdotto tale forma di procedibilità. (Fattispecie in tema di furto commesso su cose esposte alla pubblica fede).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 2 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85 PENDENTE
Legge 30/12/2022 num. 199 art. 1