Cass. pen. n. 26418 del 03 aprile 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Giudizio di legittimità - Reato divenuto procedibile a querela ex art. 2 d.lgs. n. 150 del 2022 - Ricorso volto a eccepire il difetto di querela - Unico motivo o motivo proposto con altri motivi inammissibili - Ammissibilità - Sussistenza - Fattispecie.


In tema di giudizio di legittimità, è ammissibile il ricorso che pone, con un motivo unico o che si accompagna ad altri motivi inammissibili, la questione di improcedibilità, per difetto di querela, di reati per i quali il d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, ha introdotto tale forma di procedibilità. (Fattispecie in tema di furto commesso su cose esposte alla pubblica fede).

Massime precedenti

Difformi: Cass. pen. n. 49513 del 2023

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 120 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 2 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85 PENDENTE
Legge 30/12/2022 num. 199 art. 1

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