Cass. civ. n. 26562 del 14 settembre 2023

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Opposizioni esecutive - Ricorso per cassazione - Assoluta incertezza dell’identità dei litisconsorti necessari - Conseguenze - Fattispecie.


In materia di opposizioni esecutive, il ricorso per cassazione carente dell'esatta indicazione dei litisconsorti necessari è inammissibile, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c.: non è possibile, nonostante la violazione dell'art. 102 c.p.c., rimettere l'intera causa al giudice di primo grado al fine di procedere a contraddittorio integro a causa dell'assoluta incertezza dell'identità dei litisconsorti stessi, trattandosi di requisito di contenuto-forma che deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere ricavato "aliunde". (In applicazione del principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal creditore procedente avverso la sentenza di accoglimento dell'opposizione proposta dal debitore esecutato in un'esecuzione mobiliare presso terzi, in ragione della totale omissione di identificazione dei terzi pignorati, litisconsorti necessari).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 30491 del 2022

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 1
Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 3
Cod. Proc. Civ. art. 354 com. 1

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