Cass. civ. n. 26566 del 14 settembre 2023
Testo massima n. 1
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Procedimento di correzione degli errori materiali - Statuizione sulle spese - Esclusione - Fondamento.
Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.