Cass. civ. n. 26566 del 14 settembre 2023

Testo massima n. 1


PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Procedimento di correzione degli errori materiali - Statuizione sulle spese - Esclusione - Fondamento.


Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 12184 del 2020

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

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