Cass. pen. n. 26575 del 14 maggio 2024

Testo massima n. 1


AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - Reato divenuto perseguibile a querela per effetto della cd. riforma "Cartabia" - Costituzione di parte civile non revocata - Equivalenza a querela - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.


La costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità dei reati che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha reso perseguibili a querela, posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione (Fattispecie relativa a parte civile che non aveva depositato le proprie conclusioni nel giudizio di appello, definito dopo l'entrata in vigore della cd. riforma "Cartabia").

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 27147 del 2023

Normativa correlata

Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 2 com. 1 lett. I) CORTE COST.
Cod. Pen. art. 120 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 com. 2
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 602 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523 com. 2

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