Cass. pen. n. 26575 del 14 maggio 2024
Testo massima n. 1
AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - Reato divenuto perseguibile a querela per effetto della cd. riforma "Cartabia" - Costituzione di parte civile non revocata - Equivalenza a querela - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
La costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità dei reati che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha reso perseguibili a querela, posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione (Fattispecie relativa a parte civile che non aveva depositato le proprie conclusioni nel giudizio di appello, definito dopo l'entrata in vigore della cd. riforma "Cartabia").
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 120 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 com. 2
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 602 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523 com. 2