Cass. civ. n. 2658 del 30 gennaio 2023

Testo massima n. 1


PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO Disconoscimento di scrittura privata operata in primo grado – Sentenza di primo grado favorevole alla parte che disconosce ed utilizza il documento – Mancata riproposizione del disconoscimento in appello da parte dell’appellato vincitore in primo grado – Rinuncia dell’eccezione ex art. 346 c.p.c. – Sussistenza.


In tema disconoscimento di scrittura privata, qualora lo stesso sia proposto ritualmente nel giudizio di primo grado, ma venga ignorato dalla sentenza che, utilizzando il documento, tuttavia accolga le domande proposte dalla parte che ha operato il disconoscimento, quest'ultima è tenuta, pur se vittoriosa, a riproporre la relativa eccezione nel giudizio di appello, in mancanza dovendo ritenersi il disconoscimento rinunciato, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 1584 del 2017

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 214
Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 345
Cod. Proc. Civ. art. 346

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