Cass. pen. n. 26588 del 19 marzo 2024
Testo massima n. 1
PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE - Differimento dell’esecuzione della pena per grave infermità anche nelle forme della detenzione domiciliare - Ridotta aspettativa di vita - Valutazione - Criteri.
In tema di differimento facoltativo della pena ovvero di concessione della detenzione domiciliare per grave infermità, il giudice deve valutare se, tenuto conto della natura dell'infermità e, in caso di prognosi infausta a breve scadenza, della ridotta aspettativa di vita, l'espiazione della pena appaia contraria al senso d'umanità per le eccessive sofferenze da essa derivanti, ovvero priva di significato rieducativo in conseguenza dell'impossibilità di proiettare nel futuro gli effetti della sanzione sul condannato.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 147 CORTE COST.
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST. PENDENTE