Cass. civ. n. 5928 del 5 novembre 1980
Testo massima n. 1
Nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, il lavoratore non è soggetto all'anticipazione delle spese per atti disposti dal giudice (nella specie, consulenza tecnica d'ufficio), dovendo le stesse o essere addossate all'ente assicuratore o essere anticipate dall'erario a norma dell'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, senza che il lavoratore sia costretto a chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sicché, ove per un'erronea applicazione dell'art. 90 c.p.c., tale anticipazione sia stata disposta, deve essere ordinata la restituzione del relativo importo. Pertanto, nei confronti del lavoratore, non può trovare applicazione il disposto dell'art. 92, comma primo, parte prima, c.p.c., che esclude dalla ripetizione le spese sostenute dalla parte vincitrice se le ritiene eccessive o superflue, né il disposto del secondo comma dello stesso art. 92 circa la compensazione fra le parti delle stesse spese.
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