Cass. civ. n. 13427 del 12 settembre 2003
Testo massima n. 1
Al sensi del'art. 92, primo comma, c.p.c., la violazione del dovere di lealtà e probità stabilito dall'art. 88 dello stesso codice giustifica, indipendentemente dalla soccombenza, la condanna della parte, che è venuta meno a tale dovere, al rimborso delle spese processuali che l'altra parte ha dovuto sostenere a causa del comportamento illecito. Pertanto non viola il principio della soccombenza il giudice che pone a carico della parte vittoriosa le spese del giudizio, ove accerti — con apprezzamento discrezionale non sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato in relazione alla logica e alla realtà processuale — che questo è stato reso necessario dal comportamento tenuto dalla parte vittoriosa in violazione del predetto dovere.
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