Cass. pen. n. 26595 del 5 giugno 2025

Testo massima n. 1


LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO


Noleggio "a caldo" di macchinario - Responsabilità dell'appaltatore per l'inosservanza delle norme antinfortunistiche relative all'esecuzione dei lavori - Operatore alieno addetto al macchinario - Sussistenza - Fattispecie.


In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'appaltatore, in caso di noleggio "a caldo" con messa a disposizione del macchinario e di un lavoratore con competenze specifiche al suo utilizzo, risponde delle conseguenze dannose derivanti dall'inosservanza delle norme antinfortunistiche relative all'esecuzione dei lavori, anche con riguardo all'operatore "alieno" addetto al macchinario noleggiato, nei cui confronti gravano gli stessi obblighi di tutela sussistenti verso i dipendenti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di responsabilità dell'appaltatore per l'incidente mortale occorso all'operatore di un automezzo, noleggiato per la potatura di alcuni alberi, che era stato travolto dalla caduta di un ramo nel mentre operava all'interno di un'area di cantiere che, per prevenire lo specifico rischio, avrebbe dovuto essere interdetta all'accesso, in base alle previsioni del piano organizzativo per la sicurezza e del documento di valutazione dei rischi).

Riferimenti normativi

Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 19
Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 20
Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 21
Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 23
Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 26 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1571
Cod. Civ. art. 1655
Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. pen. n. 1777/2019

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