Cass. civ. n. 25250 del 14 dicembre 2010

Testo massima n. 1


In materia di spese processuali, il provvedimento di compensazione per giusti motivi delle spese del giudizio di primo grado è adeguatamente motivato ove si fondi sull'ingiustificato rifiuto della proposta transattiva, proveniente dalla controparte, per una somma superiore a quella successivamente riconosciuta dal giudice d'appello, assumendo rilievo tale condotta quale comportamento processuale idoneo a fondare la decisione sulle spese, restando inapplicabili le condizioni di validità dell'offerta, di cui all'art. 1208 c.c., che operano esclusivamente nell'ambito dei principi sull'adempimento delle obbligazioni.

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