Cass. civ. n. 7523 del 27 marzo 2009
Testo massima n. 1
In tema di regolamento delle spese processuali, nel regime anteriore alla novella dell'art. 92 c.p.c. recata dall'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito disporne la compensazione, in tutto o in parte, anche nel caso di soccombenza di una parte. Tale statuizione, ove il giudicante abbia fatto esplicito riferimento all'esistenza di "giusti motivi", non necessita di alcuna esplicita motivazione e non è censurabile in cassazione, salvo che lo stesso giudice abbia specificamente indicato le ragioni della sua pronuncia, dovendosi, in tal caso, il sindacato di legittimità estendere alla verifica dell'idoneità in astratto dei motivi posti a giustificazione della pronuncia e dell'adeguatezza della relativa motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza merito che, nel dichiarare l'illegittimità del licenziamento disciplinare solamente per mancanza di proporzionalità tra i comportamenti contestati, ed effettivamente esistenti, e la sanzione espulsiva, aveva statuito che "la valutazione complessiva della condotta dell'appellato posta in essere durante l'intero arco del rapporto di lavoro" integrava i giusti motivi di compensazione).
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