Cass. civ. n. 26641 del 15 settembre 2023

Testo massima n. 1


RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE Pregiudizio della capacità lavorativa generica - Natura di danno patrimoniale ulteriore rispetto alla lesione della capacità lavorativa specifica - Perdita di "chance" – Configurabilità - Accertamento in concreto - Necessità.


In tema di danni alla persona, l'invalidità di gravità tale (nella specie, dell'80 per cento) da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di "chance", ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, danno che, ove accertato sulla base delle prove, anche presuntive, offerte dal danneggiato, va stimato con valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c..

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 12211 del 2015

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1226
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2056
Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

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