Cass. civ. n. 1954 del 10 febbraio 2003

Testo massima n. 1


In caso di litisconsorzio facoltativo, le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, per cui, pur nell'identità delle questioni, permane l'autonomia dei rapporti giuridici e delle singole cause petendi; ne consegue che la parte che non abbia tempestivamente contestato la produzione documentale effettuata dalla controparte, non può avvalersi della (tempestiva) contestazione effettuata dal litisconsorte facoltativo ai fini di un diverso e autonomo rapporto processuale.

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