Cass. civ. n. 1152 del 1 febbraio 1995

Testo massima n. 1


l diritto del mediatore alla provvigione, nei confronti di entrambe le parti dell'affare concluso per effetto del suo intervento, dà luogo a due crediti distinti, che possono essere fatti valere in separati giudizi; con la conseguenza che, quando essi sono dedotti in un unico giudizio, si verifica un caso di litisconsorzio facoltativo relativo — trattandosi di cause connesse per il titolo dal quale dipendono — rispetto al quale la competenza per valore si determina in base al valore di ogni singola domanda.

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