Cass. civ. n. 16935 del 11 novembre 2003
Testo massima n. 1
In caso di chiamata in causa del terzo, egli assume per effetto della stessa chiamata in causa la posizione di contraddittore nei confronti della domande originaria solo se viene chiamato in causa quale unico responsabile del fatto dannoso, e non anche se viene chiamato in causa dal convenuto per esserne garantito; in quest'ultimo caso, se l'attore vuole proporre domanda anche nei confronti del terzo chiamato, deve formulare nei suoi confronti una espressa ed autonoma domanda, che potrà trovare fondamento in fatti anche diversi rispetto a quelli posti a base del rapporto di garanzia, avvalendosi della facoltà disciplinata dall'art. 183, quarto comma, c.p.c.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi