Cass. civ. n. 12029 del 8 agosto 2002
Testo massima n. 1
In materia di procedimento civile, la chiamata in causa del terzo, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., può essere disposta perché questi risponda, in luogo del convenuto, oppure sia condannato a rispondere di quanto il convenuto sarà eventualmente tenuto a prestare all'attore: nel primo caso, quando l'affermazione della responsabilità dell'obbligato principale e del garante trovano fondamento negli elementi costitutivi della medesima fattispecie, la garanzia si definisce «propria»; nel secondo caso quando la responsabilità dell'uno e dell'altro traggono origine da rapporti o situazioni giuridiche diversi, ed è esclusa l'esistenza di ogni legame tra il preteso creditore ed il garante, la garanzia si definisce «impropria», che tale è anche quando il convenuto in giudizio designa un terzo come responsabile di quanto lamentato dell'attore.
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