Cass. civ. n. 13584 del 4 dicembre 1999
Testo massima n. 1
La chiamata del terzo, effettuata da un ente pubblico, convenuto per il risarcimento danni dal proprietario di un terreno irreversibilmente trasformato dall'esecuzione dell'opera pubblica, per accertare l'inadempimento al contratto di appalto, è esercizio di azione di garanzia impropria ed introduce una causa autonoma e scindibile tra committente e appaltatore. Pertanto, se quest'ultimo è dichiarato fallito, il tribunale fallimentare non diviene competente a conoscere l'una e l'altra domanda, permanendo invece la competenza del giudice originariamente adito sulla domanda del privato nei confronti dell'ente pubblico.
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