Cass. pen. n. 26721 del 26 aprile 2023

Testo massima n. 1


PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - Revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 168, comma terzo, cod. pen. - Giudizio di appello - Possibilità di rilevare “ex officio” l’erronea concessione del beneficio da parte di una sentenza diversa da quella impugnata - Esclusione - Ragioni.


In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di appello non può revocare "ex officio" il beneficio che altra sentenza, diversa da quella impugnata, abbia concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., trattandosi di statuizione che presuppone che si accerti, in fatto, se le cause ostative fossero o meno documentalmente emerse nel corso di quel giudizio.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 37009 del 2016

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 164 com. 4 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 168 com. 3 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST.

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