Cass. civ. n. 3502 del 11 luglio 1978
Testo massima n. 1
Allorché in sede di opposizione all'esecuzione sia chiamata in giudizio l'amministrazione dello Stato per comunanza di causa, il giudice superiore, cui l'intera causa sia stata trasferita secondo le regole del Foro dello Stato, ove si verta in materia tributaria, resta investito della originaria controversia anche se in prosieguo sia disposta la sua separazione dalla causa in cui è parte l'amministrazione.
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