Cass. pen. n. 26748 del 23 maggio 2023
Testo massima n. 1
GIUDICE - RICUSAZIONE - IN GENERE - Procedimento camerale - Proposizione dell'istanza prima del compimento dell'atto da parte del giudice - Tempestività - Presupposti - Fattispecie.
Il termine preclusivo del "compimento dell'atto" ex art. 38, comma 1, cod. proc. pen., entro il quale deve essere presentata l'istanza di ricusazione nei procedimenti camerali, coincide con qualunque adempimento nel quale per la prima volta si concretizza il contraddittorio delle parti. (Fattispecie relativa ad udienza ex art. 409, comma 2, cod. proc. pen., in cui la Corte ha ritenuto tempestiva la dichiarazione di ricusazione proposta dopo ripetuti meri rinvii concessi al difensore per formalizzare la relativa istanza, reputando detti rinvii inidonei a concretizzare una situazione processuale di effettivo contraddittorio).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 2 CORTE COST.