Cass. civ. n. 26824 del 19 settembre 2023

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO Proroga del termine per il versamento del prezzo - Onere di proporre opposizione agli atti esecutivi - Decorrenza del termine dal decreto di trasferimento - Esclusione - Fondamento.


In tema di espropriazione immobiliare, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che, su richiesta dell'aggiudicatario, abbia prorogato il termine per il versamento del prezzo decorre dall'adozione del provvedimento stesso ovvero dal rigetto dell'istanza per la sua revoca e non dall'emissione del decreto di trasferimento, in quanto non può essere invocata la nullità dell'atto susseguente se non è stato fatto valere il vizio dell'atto presupposto, salvo che l'opponente abbia incolpevolmente ignorato l'esistenza di quest'ultimo.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 32136 del 2019

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 585
Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 587

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