Cass. civ. n. 26864 del 20 settembre 2023

Testo massima n. 1


PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Omessa notificazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali - Sanzione - Minore gravità - Applicabilità della riduzione ex art. 164-bis d.lgs. n. 196 del 2003 - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.


In tema di protezione dei dati personali, la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito di cui agli artt. 37, comma 1, lett. b), e 38 del d.lgs. n. 196 del 2003, consistente nell'omessa notificazione al GPDP del trattamento dei dati personali sensibili (nella specie, idonei a rivelare lo stato di salute delle cellule staminali contenute nel cordone ombelicale e destinate alla conservazione presso lavoratori terzi ubicati anche all'estero, nel territorio UE), può essere soggetta alla riduzione ex art. 164-bis, comma 1, del medesimo d.lgs. per minore gravità dell'infrazione, atteso che una diversa interpretazione della norma si risolverebbe nella sua sostanziale disapplicazione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 188 del 2017

Normativa correlata

Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 13
Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 37 com. 1 lett. B
Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 38
Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 163
Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 161
Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 164 bis com. 1
Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE

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