Cass. pen. n. 26871 del 26 giugno 2025

Testo massima n. 1


ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO


Delitti in materia di stupefacenti - Sentenza di condanna alla pena detentiva e sentenza di condanna alla sanzione sostitutiva di cui all’art. 73, comma 5-bis, del d.P.R. n. 309 del 1990 - Applicabilità “in executivis” della disciplina del reato continuato - Esclusione - Ragioni.


In tema di continuazione, ove vengano in rilievo due sentenze di condanna per delitti in materia di sostanze stupefacenti, delle quali l'una abbia inflitto la pena detentiva e l'altra la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 73, comma 5-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può applicarsi "in executivis" la disciplina del reato continuato, poiché la conseguente riduzione della durata della pena sostitutiva ne frustrerebbe il peculiare scopo di favorire la risocializzazione di soggetti che, a causa della "addictio", potrebbero nuovamente delinquere.

Riferimenti normativi

Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.
DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5
DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5

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Precedenti: Cass. pen. n. 45535/2017

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