Cass. civ. n. 26875 del 20 settembre 2023

Testo massima n. 1


FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - IN GENERE


Mantenimento del figlio maggiorenne - Principio della funzione educativa del mantenimento e della autoresponsabilità - Incidenza


sull’estensione dell’obbligo di contribuzione - Occupazione equivalente a quella desiderata - Necessità - Esclusione. I principî della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 147 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 337 ter com. 4
Cod. Civ. art. 337 quinquies
Cod. Civ. art. 337 septies
Legge 01/12/1970 num. 895 art. 5 com. 6

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Precedenti: Cass. civ. n. 29264/2022

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