Cass. pen. n. 26875 del 6 marzo 2024
Testo massima n. 1
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA
Sequestro di persona e violenza privata - Concorso - Possibilità - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
I reati di violenza privata e di sequestro di persona possono concorrere tra loro posto che le relative fattispecie incriminatrici, integrate dal medesimo elemento materiale della costrizione, si differenziano per il fatto che, nel primo, viene lesa la libertà psichica di determinazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento dello stesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione della Corte territoriale che aveva condannato l'imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 605 e 610 cod. pen. per avere costretto la persona offesa, già in stato di privazione della libertà di movimento nel suo appartamento, a consegnargli il telefono cellulare e a rivelargli il codice di sblocco dell'utenza per consentirgli l'accesso ai messaggi inviati dalla stessa all'ex fidanzato).
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi