Cass. civ. n. 26897 del 20 settembre 2023
Testo massima n. 1
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA ("ALIUD PRO ALIO") - IN GENERE Contratto avente ad oggetto "acqua potabile" - Consegna di acqua non potabile - "Aliud pro alio" - Sussistenza - Conseguenze - Termini di prescrizione e decadenza ex art. 1495 c.c. - Applicabilità - Esclusione.
La fornitura di acqua non potabile, in luogo di quella potabile oggetto del contratto, non costituisce ipotesi di consegna di cosa priva delle qualità essenziali, ma consegna di "aliud pro alio" che legittima all'esercizio di un'ordinaria azione di risoluzione o inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c., svincolata, quindi, dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c., cui è, invece, soggetta l'azione di garanzia di cui all'art. 1492 c.c.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1490
Cod. Civ. art. 1492