Cass. civ. n. 2694 del 29 gennaio 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO


Annullamento del licenziamento - Somme percepite "medio tempore" a titolo di pensione dal lavoratore - Ripetizione d'indebito da parte dell'ente erogatore della pensione - Sussistenza.


Nel caso di licenziamento illegittimo annullato dal giudice con sentenza reintegratoria che ricostituisce il rapporto con efficacia "ex tunc", poiché rileva la continuità giuridica di quest'ultimo, va escluso il diritto del lavoratore alla prestazione pensionistica in ragione dell'incompatibilità di questa con il suddetto rapporto di lavoro. Ne consegue che la sopravvenuta declaratoria d'illegittimità del licenziamento travolge il diritto al pensionamento con la medesima efficacia "ex tunc", esponendo l'interessato all'azione di ripetizione a titolo d'indebito, da parte del soggetto erogatore della pensione, delle relative somme.

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Riferimenti normativi

Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

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Conformi: Cass. civ. n. 16350/2017

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