Cass. civ. n. 26951 del 20 settembre 2023

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - PER I CREDITORI Violazioni di norme tributarie - Irrogazione di sanzioni - Presentazione dell'istanza di concordato preventivo - Esimente della condotta colposa nel mancato o tardivo pagamento - Esclusione.


In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'istanza di concordato preventivo ex art. 161 l.fall. non esclude la "suitas" della condotta e, cioè, la consapevolezza dell'inutile decorso del termine di assolvimento del debito erariale, né tantomeno costituisce esimente della condotta colposa, che si concretizza nel mancato o tardivo versamento dell'imposta dovuta.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 35715 del 2022

Normativa correlata

Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 5
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 161 CORTE COST.
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 168
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 184 CORTE COST.

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