Cass. civ. n. 26970 del 21 settembre 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di rinvio - Mancata riassunzione - Conseguenze - Estinzione del processo e caducazione di tutte le sentenze non coperte dal giudicato - Fondamento.
La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., l'estinzione dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già passate in giudicato in quanto non impugnate, non essendo applicabile al giudizio di rinvio l'art. 338 dello stesso codice, che regola gli effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 338
Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 306
Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 310