Cass. civ. n. 26970 del 21 settembre 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Giudizio di rinvio - Mancata riassunzione - Conseguenze - Estinzione del processo e caducazione di tutte le sentenze non coperte dal giudicato - Fondamento.
La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., l'estinzione dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già passate in giudicato in quanto non impugnate, non essendo applicabile al giudizio di rinvio l'art. 338 dello stesso codice, che regola gli effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 393
Cod. Proc. Civ. art. 338
Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 306
Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 310