Cass. civ. n. 26985 del 21 settembre 2023

Testo massima n. 1


RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE


Danno da cd. micropermanente – Art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 - Criteri scientifici di accertamento e di valutazione del danno biologico tipici della medicina legale - Ordine gerarchico - Esclusione - Obiettività dell’accertamento - Necessità - Conseguenze.


In tema di risarcimento del danno da cd. micropermanente ex art. 139, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 209 del 2005, come modificato dalla l. n. 124 del 2017, i criteri scientifici di accertamento e di valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (visivo, clinico e strumentale) non sono tra loro gerarchicamente ordinati, ma vanno utilizzati dal medico legale nella prospettiva di una obiettività dell'accertamento, che riguardi sia le lesioni che i relativi postumi, con la conseguenza che ad impedire il risarcimento del danno non è di per sé l'assenza di riscontri diagnostici strumentali ma piuttosto l'assenza di una ragionevole inferenza logica della sua esistenza, che può essere compiuta in base a qualunque elemento probatorio anche indiziario, purché munito dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c..

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Riferimenti normativi

Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 139 com. 2 CORTE COST.
Costituzione art. 32
Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

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