Cass. civ. n. 26993 del 21 settembre 2023

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Art. 42 del c.c.n.l. Aiop 2002-2005 - Interpretazione - Assenze per malattia e per infortunio - Cumulabilità nel periodo di comporto - Esclusione - Fondamento.


L'art. 42 del c.c.n.l. Aiop del 2002-2005, nella parte in cui prevede che "il datore di lavoro può recedere dal rapporto allorquando il lavoratore si assenti oltre il limite dei diciotto mesi complessivi nell'arco di un quadriennio mobile", va interpretato nel senso della non cumulabilità delle assenze per malattia con quelle per infortunio, in quanto le parti collettive - come si evince dal chiaro tenore della complessiva regolamentazione contenuta nel predetto articolo - hanno previsto e disciplinato il comporto con esclusivo riferimento alle assenze per malattia.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 4332 del 2023

Normativa correlata

Contr. Coll. 19/01/2005 art. 42
Cod. Civ. art. 1362
Cod. Civ. art. 1363
Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1364

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