Cass. civ. n. 10731 del 3 agosto 2001

Testo massima n. 1


Al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di ordinanza o di sentenza, e sia, quindi, soggetto ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, occorre aver riguardo non già alla sua forma esteriore ed alla qualificazione attribuitagli dal giudice che lo ha emesso, ma agli effetti giuridici che è destinato a produrre. Sotto un tal profilo, il provvedimento non ha il carattere della decisorietà e della definitività quando la pronuncia spieghi i suoi effetti solo sul piano processuale, producendo la sua efficacia soltanto all'interno del processo. Conseguentemente esso, in tali casi, non è suscettibile di impugnazione innanzi al giudice di grado superiore (nella specie, la S.C., in forza di detto principio, ha confermato la pronuncia di inammissibilità di un appello proposto avverso un'ordinanza avente carattere meramente ordinatorio).

Testo massima n. 2


Una volta accertata la ricorrenza della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. sussistente allorché sia stato proposto appello avverso un provvedimento meramente ordinatorio, in presenza di consolidata giurisprudenza che escluda l'ammissibilità di tale mezzo d'impugnazione, non è necessario che l'interessato deduca e dimostri uno specifico danno per il ritardo provocato dal gravame inammissibilmente esperito sulla decisione della causa, potendo desumersi detto danno da nozioni di comune esperienza e fare riferimento anche al pregiudizio che la parte resistente abbia subito di per sé per essere stata costretta a contrastare un'ingiustificata iniziativa dell'avversario.

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