Cass. civ. n. 27039 del 21 settembre 2023
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo - Istanza di disconoscimento della scrittura privata - Prima difesa utile - Atto introduttivo dell’opposizione - Sussistenza - Dichiarazione di incompetenza del giudice - Riassunzione - Rilevanza - Esclusione.
In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'istanza di disconoscimento della scrittura privata prodotta all'atto del deposito del ricorso per l'ingiunzione deve essere compiuta nell'atto introduttivo dell'opposizione a decreto ingiuntivo, siccome costituente la prima risposta successiva ai sensi dell'art. 215, comma 2, n. 1, c.p.c., e non nell'atto di riassunzione dinanzi al giudice competente ai sensi dell'art. 50 c.p.c., conseguente alla declaratoria di incompetenza dell'ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo e dinanzi al quale è stata proposta l'opposizione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.