Cass. civ. n. 2753 del 11 luglio 1975

Testo massima n. 1


La natura di un provvedimento giudiziale dev'essere desunta non già dalla forma esteriore o dalla denominazione che il giudice gli abbia dato, sibbene dal suo intrinseco contenuto. Pertanto, si ha ordinanza quando il provvedimento disponga in ordine al contenuto formale delle attività consentite alle parti; si ha, invece, sentenza quando il giudice, nell'esercizio pieno del suo potere-dovere giurisdizionale, si pronunci in via definitiva o non definitiva, sul merito della controversia o su presupposti o condizioni processuali.

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