Cass. civ. n. 1887 del 30 gennaio 2006

Testo massima n. 1


La notifica di un atto a mani proprie del destinatario, ex art. 138 c.p.c., è sempre valida, a prescindere dalla circostanza che la consegna del piego, nel comune in cui ha la propria residenza il destinatario del piego stesso, non sia avvenuta presso la casa di abitazione (anagrafica) del destinatario stesso.

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