Cass. pen. n. 27089 del 17 marzo 2023

Testo massima n. 1


PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE - Ascolto dei "file" audio in camera di consiglio piuttosto che in dibattimento - Utilizzo dei risultati dell'ascolto - Legittimità - Violazione del diritto al contradditorio - Esclusione.


In tema di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, sono sempre consentiti al giudice l'ascolto in camera di consiglio delle registrazioni ritualmente acquisite e trascritte, contenute in supporti analogici o digitali e l'utilizzo ai fini della decisione dei risultati dell'ascolto medesimo, anche a seguito del rigetto della richiesta della difesa di audizione dei nastri in dibattimento, non essendo ravvisabile alcuna violazione del diritto al contradditorio.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 36350 del 2015

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 1 lett. E)

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