Cass. pen. n. 27123 del 03 maggio 2023

Testo massima n. 1


REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE - Trasferimento fraudolento di valori - Concorso di persone nel reato - Elemento soggettivo - Dolo specifico - Necessaria sussistenza in capo a ciascun concorrente - Esclusione - Condizioni.


In tema di trasferimento fraudolento di valori, risponde a titolo di concorso anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., a condizione che almeno uno dei concorrenti agisca con tale intenzione e che della medesima il primo sia consapevole. (In motivazione, la Corte ha precisato che il dolo specifico non è escluso dall'esistenza di finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla necessità di "liberarsi" dei beni in vista di una loro possibile ablazione).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 38044 del 2021

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 512 bis
Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.
Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 quinquies CORTE COST.
Legge 07/08/1992 num. 356 art. 12 quinquies
Decreto Legisl. 01/03/2018 num. 21 art. 4 lett. B

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