Cass. pen. n. 27123 del 03 maggio 2023
Testo massima n. 1
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE - Trasferimento fraudolento di valori - Concorso di persone nel reato - Elemento soggettivo - Dolo specifico - Necessaria sussistenza in capo a ciascun concorrente - Esclusione - Condizioni.
In tema di trasferimento fraudolento di valori, risponde a titolo di concorso anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., a condizione che almeno uno dei concorrenti agisca con tale intenzione e che della medesima il primo sia consapevole. (In motivazione, la Corte ha precisato che il dolo specifico non è escluso dall'esistenza di finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla necessità di "liberarsi" dei beni in vista di una loro possibile ablazione).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.
Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 quinquies CORTE COST.
Legge 07/08/1992 num. 356 art. 12 quinquies
Decreto Legisl. 01/03/2018 num. 21 art. 4 lett. B