Cass. pen. n. 27134 del 18 maggio 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen.- Presupposti - Questioni di nullità della dichiarazione di assenza già devolute nel giudizio di merito - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.


E' inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. nel caso in cui le questioni di nullità relative alla dichiarazione di assenza siano state devolute, esaminate e disattese dal giudice del merito, nonché, in difetto di ricorso per cassazione, sanate dal giudicato. (In motivazione, la Corte ha chiarito che trattasi di mezzo di impugnazione straordinario, finalizzato a travolgere il giudicato a fronte dell'accertata violazione dei diritti partecipativi dell'imputato al giudizio e, pertanto, non esperibile laddove le situazioni addotte a sostegno della mancata conoscenza del processo siano già state devolute nel giudizio di merito).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 380 del 2022

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST.

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