Cass. pen. n. 2714 del 04 dicembre 2024

Testo massima n. 1


MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE - Indagato alloglotto - Ordinanza che dispone una misura cautelare personale - Diritto alla traduzione entro un termine congruo - Interesse a dedurre la nullità derivante dalla traduzione tardiva - Condizioni.


In tema di misure cautelari personali, sussiste l'interesse della persona alloglotta a dedurre la nullità derivante dalla tardiva traduzione dell'ordinanza genetica se la stessa alleghi, quale conseguenza del ritardo, un effettivo illegittimo pregiudizio per i diritti di difesa.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 44251 del 2024

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C)
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Costituzione art. 24

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