Cass. pen. n. 27147 del 09 maggio 2023
Testo massima n. 1
AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - Reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti procedibili a querela per effetto dell'entrata in vigore della cd. riforma "Cartabia" - Costituzione di parte civile non revocata - Equivalenza a querela - Sussistenza - Ragioni.
La costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma "Cartabia"), posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 120 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 582 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 610
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 2 com. 1 lett. B E PENDENTE